Quote

Quanto versare a EBNA -FSBA

La contribuzione a EBNA-FSBA consiste in un unico contributo

Ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità dovuta dalle imprese artigiane per ogni lavoratore in forza passa dagli attuali 7,65 euro mensili per dodici mensilità a 11,65 euro per dodici mensilità, la quota regionale è pari a 5,00 euro per 12 mensilità.

Per quanto riguarda la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità dovuta dalle imprese non artigiane per ogni lavoratore in forza passa dagli attuali 10,42 euro mensili per dodici mensilità a 11,65 euro per dodici mensilità.

Sempre ai sensi dell’Accordo, le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2022, ovvero, se successiva, dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria.

Ad oggi risultano essere stati sottoscritti il CCNL Area Meccanica, il CCNL Area Alimentazione e Panificazione e il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

Pertanto, al fine di un corretto aggiornamento delle procedure e d’intesa con le Parti Sociali sottoscrittrici dell’Accordo, si comunica che le imprese che applicano i suddetti CCNL sono tenute, con la retribuzione del mese di gennaio, al nuovo versamento.

Resta fermo che, sarà possibile recuperare il versamento con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2022.

Al contrario, le imprese che applicano altri contratti di settore, saranno tenute al versamento della nuova aliquota a partire dalla data di rinnovo dei vari CCNL.

Il contributo di solidarietà del 10% dovuto dalle imprese per prestazioni erogate ai lavoratori, previsto dalla Legge 103/1991, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 e tenuto conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (Area Meccanica, Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e Area Alimentazione e Panificazione), va calcolato in base alle modalità indicate nell’ALLEGATO 1.

Il mancato versamento delle quote dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 40 euro lordi mensili, di cui 30 euro lordi a decorrere dal 01/01/2022 e 10 euro lordi a decorrere dal 01/04/2019 (IAR) per 13 mensilità, con le modalità previste dagli Accordi Interconfederali in essere. Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l’impresa datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente Bilaterale.

Seguirà aggiornamento al riepilogo quote imprese escluse dal campo di applicazione del Titolo I Decreto Legislativo n. 148/2015.

 

 

 

Esempio compilazione F24

Avvertenze compilazione F24