Dipendenti

Prestazioni fondo FSBA

Con l’entrata in vigore delle nuove norme relative alla costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), gli interventi a favore dei dipendenti si articolano nei seguenti modi:

Assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario - Art. 30 D.Lgs. 148/2015

Durata della prestazione pari a 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale su 5 giorni e 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale su 6 giorni. L’ammontare dell’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, entro il limite di importo massimo mensile di euro 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

Assegno di solidarietà - Art. 31 D.Lgs. 148/2015

Durata della prestazione pari a 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale su 5 giorni e 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale su 6 giorni. L’ammontare dell’assegno di solidarietà è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate entro il limite di importo massimo mensile di euro 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. La riduzione media oraria non potrà essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

Le due prestazioni non possono cumularsi e, nel biennio mobile, sono alternative tra loro.

I periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

L’accordo sindacale, per la richiesta delle prestazioni, deve essere preventivamente sottoscritto secondo le procedure in essere a livello territoriale.

La domanda di prestazione viene presentata dall’impresa o dal consulente a FSBA entro e non oltre 20 giorni dall’inizio della sospensione tramite piattaforma informatica, allegando la copia dell’accordo sindacale sottoscritto (o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche) e il LUL del mese precedente a quello dell’intervento. Alla fine di ogni periodo di paga e, comunque, entro e non oltre il 20 del mese successivo l’impresa o il consulente rendicontano le ore o le giornate di lavoro non prestate dai lavoratori destinatari della prestazione.

Prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue.

Al termine del periodo di fermata, l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva, in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.